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Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

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Stato 28 occorrenze

Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

Vigilanza su base consolidata

Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

2. Il Ministro del tesoro, sulla base della proposta della Banca d'Italia, provvede ad applicare le sanzioni con decreto motivato.

Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

1. Al fine di realizzare la vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia richiede ai soggetti indicati nelle lettere da a) a f) del comma 1

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base dei criteri fissati dalla Banca d'Italia.

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4. Le indennità spettanti ai commissari e ai componenti il comitato di sorveglianza sono determinate dalla Banca d'Italia in base ai criteri dalla

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4. Le indennità spettanti ai commissari e ai componenti il comitato di sorveglianza sono determinate dalla Banca d'Italia in base ai criteri dalla

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5. Le società con sede legale in Italia ricomprese nella vigilanza su base consolidata di competenza delle autorità di vigilanza degli altri Stati

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4. Nessuna somma può essere richiesta o addebitata al consumatore se non sulla base di espresse previsioni contrattuali. Le clausole di rinvio agli

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2. La Banca d'Italia determina in via generale le ipotesi in cui, per l'esistenza di controlli amministrativi o in base a elementi di fatto, le

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3. Le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per realizzare la vigilanza su base consolidata possono tener conto, anche con riferimento alla

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) esistenza di un soggetto che, in base ad accordi con altri soci, ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori ovvero

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2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai soggetti già sottoposti, in base alla legge, a forme di vigilanza sostanzialmente

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specifici di ciascuna autorità in ordine all'esercizio della vigilanza su base consolidata nei confronti di gruppi operanti in più Paesi.

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rapporto tra indebitamento e patrimonio, in base ai quali sono individuati gli intermediari finanziari che si devono iscrivere in un elenco speciale

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1. La Banca d'Italia e le banche possono chiedere il decreto d'ingiunzione previsto dall'art. 633 del codice di procedura civile anche in base

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4. Le regioni a statuto speciale, alle quali sono riconosciuti, in base alle norme di attuazione dei rispettivi statuti, poteri nelle materie

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3. Le indennità spettanti ai commissari e ai componenti del comitato di sorveglianza sono determinate dalla Banca d'Italia in base ai criteri dalla

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8. La Banca d'Italia può prescrivere che determinati contratti o titoli, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di

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3. Il CICR stabilisce limiti e criteri, anche con riguardo all'attività e alla forma giuridica dei soggetti, in base ai quali non costituisce

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1. A fini di vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso i soggetti indicati nell'art. 65 e richiedere

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, redatta sulla base delle informazioni disponibili. La relazione è accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza. E' comunque esclusa ogni

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2. Quando la stipulazione del contratto e l'erogazione del denaro formino oggetto di atti separati, il conservatore dei registri immobiliari, in base

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finanziari si attengono alle disposizioni che la Banca d'Italia emana relativamente alle forme tecniche, su base individuale e su base consolidata, dei

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scelta delle banche con cui stipulare le convenzioni deve essere effettuata dall'amministrazione pubblica competente sulla base di criteri che tengano

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consolidato esclusivamente in base al comma 4, salvo che si tratti delle banche e delle società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell'albo

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, sentita la Banca d'Italia, tra l'amministrazione pubblica competente e le banche da questa prescelte sulla base di criteri che tengano conto delle

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1. La Banca d'Italia esercita la vigilanza su base consolidata nei confronti dei seguenti soggetti: a) società appartenenti a un gruppo bancario; b

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, agli enti pubblici territoriali ai quali la raccolta del risparmio è consentita in base agli ordinamenti nazionali degli Stati comunitari; b) agli Stati

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